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Richiesta convocazione assemblea condominiale (art. 66 disp. att. c.c.): fac simile e istruzioni

09/03/2026

Nel condominio può accadere che l’amministratore non convochi l’assemblea nonostante vi siano questioni importanti da discutere: approvazione del rendiconto, contestazioni sulla gestione, lavori urgenti oppure richieste di revoca dell’amministratore.
In questi casi i condomini non sono privi di strumenti. La legge consente infatti di richiedere formalmente la convocazione dell’assemblea condominiale.
L’art. 66 disp. att. c.c. stabilisce infatti che l’assemblea può essere convocata dall’amministratore anche su richiesta dei condomini che rappresentano almeno un sesto del valore dell’edificio.
In questa guida pratica vediamo quando è possibile presentare una richiesta di convocazione dell’assemblea condominiale, quali sono i requisiti previsti dalla legge, cosa succede se l’amministratore non convoca l’assemblea e un fac simile di richiesta convocazione assemblea condominio pronto all’uso.

Quando i condomini possono chiedere la convocazione dell’assemblea condominiale

La convocazione dell’assemblea condominiale è disciplinata dall’art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
La norma prevede che l’assemblea possa essere convocata dall’amministratore di condominio, che ha il dovere di convocarla almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto, oppure su richiesta dei condomini quando questi rappresentino almeno un sesto del valore dell’edificio.
In termini pratici significa che i condomini titolari di almeno 166,66 millesimi possono presentare una richiesta di convocazione dell’assemblea condominiale ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c.
Affinché la richiesta sia valida è opportuno che sia redatta per iscritto, sia firmata dai condomini richiedenti e indichi in modo preciso gli argomenti da inserire all’ordine del giorno.
La richiesta dovrebbe essere inviata tramite PEC, raccomandata A/R oppure consegna a mano con ricevuta. In questo modo è possibile dimostrare che l’amministratore ha ricevuto la richiesta.

Cosa succede se l’amministratore non convoca l’assemblea

Una situazione piuttosto frequente è quella in cui l’amministratore non provveda a convocare l’assemblea nonostante la richiesta dei condomini.
Anche questa ipotesi è prevista dall’art. 66 disp. att. c.c.
La norma stabilisce che, se l’amministratore non provvede alla convocazione, i condomini che hanno fatto richiesta possono convocare direttamente l’assemblea.
In pratica il meccanismo funziona così: i condomini inviano una richiesta formale di convocazione assemblea condominiale; l’amministratore ha un termine ragionevole per convocare l’assemblea; se non lo fa, i condomini possono procedere alla convocazione assemblea condominio da parte dei condomini.
In questa ipotesi sarà necessario predisporre l’avviso di convocazione indicando data, luogo, prima e seconda convocazione e ordine del giorno. La convocazione dovrà essere inviata a tutti i condomini con le modalità previste dalla legge.

Quali argomenti possono essere inseriti nella richiesta di assemblea

La richiesta di convocazione dell’assemblea condominiale può riguardare qualsiasi questione che rientri nelle competenze dell’assemblea.
Tra i casi più frequenti vi sono l’approvazione o contestazione del rendiconto condominiale, la revoca dell’amministratore di condominio, decisioni su lavori straordinari, problemi relativi alla gestione delle parti comuni e contestazioni sulla ripartizione delle spese condominiali.
È importante che gli argomenti siano indicati in modo preciso, perché l’assemblea potrà deliberare solo sui punti inseriti nell’ordine del giorno.

Fac simile richiesta convocazione assemblea condominio

Di seguito un fac simile di richiesta convocazione assemblea condominiale utilizzabile dai condomini ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c. Questo modello può essere utilizzato quando i condomini intendono richiedere formalmente all’amministratore la convocazione dell’assemblea.

FAC SIMILE

Spett.le
Amministratore del Condominio
[denominazione condominio]

Oggetto: richiesta di convocazione assemblea condominiale ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c.

I sottoscritti condomini del Condominio sito in [indirizzo], rappresentanti almeno un sesto del valore dell’edificio ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c.,

CHIEDONO

la convocazione dell’assemblea condominiale per la discussione e deliberazione sui seguenti punti all’ordine del giorno:

  1. [argomento]

  2. [argomento]

  3. [argomento]

Si invita pertanto l’amministratore a provvedere alla convocazione dell’assemblea nei termini di legge.
In difetto, i sottoscritti si riservano di procedere direttamente alla convocazione dell’assemblea condominiale da parte dei condomini, ai sensi della normativa vigente.

Luogo e data

Firme dei condomini

Errori da evitare nella richiesta di convocazione assemblea

Nella pratica condominiale sono frequenti richieste formulate in modo scorretto. Gli errori più comuni sono non indicare i millesimi rappresentati dai condomini richiedenti, non indicare chiaramente l’ordine del giorno, inviare una richiesta informale tramite messaggi o comunicazioni verbali e la mancanza delle firme dei condomini che promuovono la richiesta.
Una richiesta correttamente redatta consente, se necessario, di procedere anche alla convocazione assemblea senza amministratore.

Quando è utile l’assistenza di un avvocato

In alcune situazioni è opportuno rivolgersi a un avvocato esperto in diritto condominiale. Ciò accade, ad esempio, quando la richiesta riguarda la revoca dell’amministratore di condominio, quando vi sono irregolarità nella gestione, quando si prevedono forti conflitti tra condomini oppure quando si intende successivamente impugnare una delibera assembleare.
Una corretta impostazione della richiesta può evitare contestazioni e contenziosi.

Approfondimenti utili sul condominio

Come revocare l’amministratore di condominio
https://www.avvalfredogigliotti.it/revoca-amministratore-condominio/

Rendiconto condominiale: quando si può impugnare
https://www.avvalfredogigliotti.it/rendiconto-condominiale-come-deve-essere-redatto-e-quando-si-puo-impugnare/

Ripartizione delle spese condominiali
https://www.avvalfredogigliotti.it/ripartizione-spese-condominiali/

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