Spese condominiali non dovute: quando possono essere contestate
Ricevere una richiesta di pagamento dal condominio e non comprenderne bene l’origine è una situazione molto frequente. Può accadere dopo l’approvazione del rendiconto, dopo l’invio di un piano di riparto, in seguito a lavori straordinari, oppure quando l’amministratore trasmette un sollecito per quote che il condomino ritiene errate, già pagate o comunque non dovute.
Il problema, però, va affrontato con attenzione. Non ogni spesa che appare eccessiva o poco chiara può essere automaticamente rifiutata. Allo stesso tempo, non tutte le richieste dell’amministratore sono necessariamente corrette solo perché provengono dal condominio.
Il punto decisivo è capire da dove nasce la spesa. Una somma può derivare da una delibera assembleare, da un rendiconto approvato, da un piano di riparto, da lavori ordinari o straordinari, da un errore contabile, da un criterio di ripartizione non corretto oppure da una voce non adeguatamente documentata.
Per questo, prima di decidere se pagare, contestare o attendere, è importante ricostruire il percorso della spesa e verificare se la richiesta abbia un fondamento nella legge, nel regolamento condominiale, nelle tabelle millesimali, nelle delibere assembleari e nella documentazione contabile.
Quando una spesa condominiale può essere considerata non dovuta
Una spesa condominiale può essere contestata quando non trova un adeguato fondamento giuridico, contabile o documentale.
In linea generale, il condomino è tenuto a contribuire alle spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, secondo i criteri previsti dall’art. 1123 c.c. Il criterio ordinario è quello proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino, salvo diversa convenzione. Tuttavia, quando un bene o un servizio è destinato a servire i condomini in misura diversa, la ripartizione deve tenere conto dell’uso che ciascuno può farne.
Da qui nasce una parte rilevante delle contestazioni. Una spesa può essere errata, ad esempio, se viene addebitata al condomino sbagliato, se viene ripartita con una tabella millesimale non pertinente, se riguarda un servizio dal quale alcuni condomini non traggono utilità nei casi previsti dalla legge, oppure se viene imputata come spesa personale senza un titolo chiaro.
Altre volte la contestazione nasce dalla mancanza di documentazione. Il condomino riceve un importo da pagare, ma non comprende a quale fattura si riferisca, quale decisione assembleare lo giustifichi, quale criterio di ripartizione sia stato applicato o se l’importo tenga conto dei pagamenti già effettuati.
Sono esempi ricorrenti di spese condominiali potenzialmente contestabili:
- una spesa addebitata al condomino sbagliato;
- un riparto effettuato con un criterio non corretto;
- una voce priva di documentazione giustificativa;
- una spesa relativa a lavori mai approvati;
- una spesa straordinaria deliberata in modo generico o poco chiaro;
- un addebito personale non giustificato;
- l’applicazione errata delle tabelle millesimali;
- la duplicazione di una voce già conteggiata;
- il mancato riconoscimento di pagamenti già eseguiti;
- l’imputazione di spese a condomini che, secondo legge o regolamento, non devono sostenerle.
Quando il singolo proprietario ritiene che gli siano state addebitate somme errate o non giustificate, può essere opportuno richiedere assistenza legale per condomini prima di interrompere i pagamenti o inviare contestazioni generiche.
Attenzione: contestare non significa automaticamente non pagare
Uno degli errori più frequenti è pensare che, siccome una spesa appare sbagliata, il condomino possa semplicemente non pagare.
In realtà, la contestazione delle spese condominiali deve essere valutata con prudenza. Il mancato pagamento può esporre il condomino a solleciti, interessi, azioni di recupero, decreto ingiuntivo e aggravio di costi.
Quando la spesa deriva da una decisione assembleare, non basta limitarsi a non pagare o inviare una contestazione generica all’amministratore: occorre prima verificare se la delibera condominiale sia nulla, annullabile o comunque contestabile, perché da questa valutazione dipendono termini, rimedi e strategia.
Se la delibera è efficace e non viene contestata nei modi e nei tempi corretti, il condominio potrebbe comunque agire per il recupero delle somme. Per questo è fondamentale distinguere tra una semplice richiesta di chiarimenti, una contestazione contabile, una impugnazione della delibera e una eventuale opposizione a decreto ingiuntivo.
Il condomino, quindi, non dovrebbe agire d’impulso. Prima di sospendere il pagamento è opportuno controllare da quale atto nasce la pretesa, se la spesa sia stata approvata, se il riparto sia corretto, se il rendiconto sia chiaro e se esistano termini da rispettare.
Il punto è ancora più delicato quando la somma contestata è stata inserita in un rendiconto approvato dall’assemblea. In quel caso, se il condomino non impugna tempestivamente la delibera, la richiesta del condominio può consolidarsi e diventare difficilmente contestabile in seguito, anche se il condomino continua a ritenere la spesa ingiusta o non dovuta.
Spese approvate in assemblea: quando bisogna impugnare la delibera
Molte spese condominiali derivano da delibere assembleari. L’assemblea approva il preventivo, il rendiconto, lavori ordinari o straordinari, incarichi professionali, interventi sulle parti comuni, appalti o piani di riparto.
In questi casi il condomino deve chiedersi se il problema riguardi soltanto il conteggio della quota oppure la validità della delibera che ha approvato la spesa.
Le verifiche principali riguardano diversi aspetti: la delibera è stata approvata con le corrette maggioranze? L’argomento era inserito all’ordine del giorno? Il piano di riparto era allegato o comunque conoscibile? La spesa è stata indicata in modo chiaro? Il criterio di ripartizione è corretto? La decisione incide su diritti individuali dei condomini? Il condomino era presente, assente, dissenziente o astenuto?
Questo passaggio è decisivo perché, quando una spesa viene inserita nel rendiconto condominiale o nel piano di riparto e tali documenti vengono approvati dall’assemblea, la delibera diventa il titolo sul quale il condominio può fondare la richiesta di pagamento.
Ciò significa che anche una spesa ritenuta dal condomino non dovuta, errata o comunque discutibile deve essere contestata nel modo corretto. Se il vizio riguarda la delibera di approvazione del rendiconto, del riparto o della spesa, il condomino non può limitarsi a non pagare o a inviare una semplice contestazione all’amministratore. Deve valutare se proporre impugnazione nei termini previsti dalla legge.
L’art. 1137 c.c. prevede infatti che le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio possano essere impugnate davanti all’autorità giudiziaria. Per le delibere annullabili, il termine è di trenta giorni, che decorre dalla deliberazione per i condomini dissenzienti o astenuti e dalla comunicazione del verbale per gli assenti.
La conseguenza pratica è molto importante: se il rendiconto o il piano di riparto vengono approvati e la relativa delibera non viene impugnata nei termini, il condomino rischia di non poter più rimettere in discussione quelle somme in un momento successivo, ad esempio quando riceve un sollecito o un decreto ingiuntivo.
In altri termini, una spesa può anche apparire discutibile nella sua origine o nella sua ripartizione, ma se viene recepita in una delibera assembleare efficace e quella delibera non viene tempestivamente contestata, la posizione del condomino diventa molto più debole.
Naturalmente bisogna distinguere. Se la delibera è nulla, se vi sono pagamenti già effettuati ma non considerati, se esistono errori materiali evidenti o se il condominio richiede somme diverse da quelle effettivamente approvate, possono residuare margini di contestazione. Tuttavia, quando il problema riguarda la validità della decisione assembleare o il contenuto del rendiconto approvato, la strada corretta è normalmente l’impugnazione della delibera.
Per questo la differenza tra delibera nulla e annullabile è decisiva. Una spesa approvata con una delibera semplicemente annullabile richiede attenzione ai termini. Una delibera nulla, invece, pone questioni diverse, ma non per questo può essere ignorata senza una valutazione tecnica.
Se il vizio riguarda la delibera, non è sempre sufficiente scrivere all’amministratore per dichiarare di non essere d’accordo. Può essere necessario attivare la mediazione obbligatoria nelle controversie condominiali e, se la questione non si definisce, proporre l’impugnazione giudiziale.
Spese errate nel piano di riparto
Il piano di riparto condominiale è il documento che indica come una determinata spesa viene distribuita tra i vari condomini.
Può riguardare il preventivo annuale, il rendiconto consuntivo, lavori straordinari, spese legali, interventi su parti comuni, manutenzioni, servizi o singole voci di gestione.
Una spesa può essere corretta nella sua esistenza, ma errata nella ripartizione. In altre parole, il condominio può avere effettivamente sostenuto o deliberato quella spesa, ma il singolo condomino potrebbe essere stato chiamato a pagare più del dovuto.
Gli errori più frequenti nel piano di riparto riguardano l’uso della tabella millesimale sbagliata, l’applicazione errata della tabella corretta, la ripartizione tra tutti i condomini di una spesa che dovrebbe gravare solo su alcuni, l’addebito personale senza titolo, un errore di calcolo, la duplicazione di una voce, il mancato conteggio di pagamenti già effettuati o il riporto non corretto di saldi precedenti.
Un esempio pratico può aiutare. Se una spesa riguarda un bene destinato a servire soltanto una parte dell’edificio, potrebbe non essere corretto ripartirla indistintamente tra tutti i condomini. Allo stesso modo, una spesa relativa a un servizio utilizzabile in misura diversa può richiedere un criterio diverso rispetto alla semplice divisione per millesimi generali.
In questi casi è importante non limitarsi a contestare l’importo finale. Bisogna verificare quale tabella è stata applicata, quale voce è stata ripartita, quale delibera ha approvato la spesa e se il piano di riparto rispetta legge, regolamento e tabelle millesimali.
Su questo tema potrà essere utile un approfondimento specifico dedicato al piano di riparto condominiale errato, perché spesso il problema non è la spesa in sé, ma il modo in cui viene distribuita.
Spese nel rendiconto condominiale: cosa controllare
Il rendiconto condominiale è il documento attraverso il quale l’amministratore rende conto della gestione.
L’art. 1130-bis c.c. prevede che il rendiconto contenga le voci di entrata e di uscita e ogni altro dato relativo alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili e alle eventuali riserve, in modo da consentire l’immediata verifica.
Questo è un passaggio molto importante. Il rendiconto non dovrebbe essere un documento incomprensibile o ridotto a una serie di numeri privi di spiegazione. Deve consentire al condomino di capire come sono stati utilizzati i fondi, quali spese sono state sostenute, quali debiti esistono, quali crediti risultano, quali somme sono disponibili e quali voci incidono sulla propria posizione.
Il condomino dovrebbe controllare, in particolare, il conto economico, la situazione patrimoniale, il registro di contabilità, il riepilogo finanziario, la nota sintetica esplicativa, le fatture, gli estratti conto del conto corrente condominiale, i contratti con i fornitori e la documentazione relativa a lavori e servizi.
Una spesa poco chiara non va contestata in modo generico. Prima occorre chiedere e verificare i documenti. Se, ad esempio, nel rendiconto compare una voce elevata per manutenzioni, lavori o compensi, bisogna capire quale fattura la giustifica, quando è stata pagata, se era stata deliberata, se rientrava nel preventivo e come è stata ripartita.
Quando il rendiconto, il piano di riparto o le fatture non sono chiari, può essere utile richiedere una consulenza legale condominiale online per far esaminare la documentazione prima di contestare formalmente la spesa.
Spese straordinarie e lavori condominiali: quando possono essere contestati
Le contestazioni più rilevanti riguardano spesso le spese straordinarie condominiali.
Si pensi ai lavori di rifacimento della facciata, del tetto, dei lastrici solari, dei cortili, degli impianti, dell’ascensore, delle parti comuni o degli interventi deliberati sulla base di preventivi poco chiari.
In questi casi il condomino dovrebbe verificare innanzitutto l’esistenza della delibera, la chiarezza dell’oggetto, i preventivi valutati, le maggioranze raggiunte, la nomina dell’impresa, l’eventuale incarico a un direttore dei lavori, il criterio di ripartizione, la costituzione del fondo speciale quando necessaria, i documenti tecnici, le eventuali varianti, lo stato di avanzamento e l’effettiva esecuzione delle opere.
L’art. 1135 c.c. attribuisce all’assemblea il potere di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori, secondo la disciplina prevista dalla norma.
La mancanza di chiarezza sui lavori può generare contestazioni molto delicate. Il condomino può chiedersi se l’intervento fosse stato realmente approvato, se il preventivo fosse determinato, se le somme richieste corrispondano ai lavori deliberati, se vi siano varianti non autorizzate, se l’impresa abbia eseguito correttamente le opere o se siano stati addebitati importi non documentati.
Quando le spese contestate riguardano lavori straordinari, preventivi, appalti o difetti delle opere, possono assumere rilievo anche i rapporti tra condominio e impresa che esegue gli interventi. In questi casi può essere utile valutare anche il profilo dei contratti e lavori condominiali, soprattutto quando la contestazione non riguarda solo il riparto interno tra condomini, ma anche l’esecuzione dell’appalto.
L’amministratore può chiedere il pagamento di spese non approvate?
Non tutte le spese richiedono lo stesso percorso.
L’amministratore può sostenere e richiedere il pagamento di spese che rientrano nell’ordinaria gestione e nei suoi poteri. L’art. 1130 c.c. gli attribuisce, tra gli altri compiti, l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea, la cura dell’osservanza del regolamento di condominio, la riscossione dei contributi, l’erogazione delle spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni e per l’esercizio dei servizi comuni.
Diverso è il discorso per le spese straordinarie, che normalmente richiedono una deliberazione assembleare, salvo i casi di urgenza. Anche in presenza di urgenza, l’amministratore deve poi riferire alla prima assemblea utile.
Occorre quindi distinguere tra spese ordinarie, spese urgenti, spese straordinarie, spese già previste nel preventivo, spese deliberate e spese personali.
Una richiesta dell’amministratore può essere legittima anche se non è stata preceduta da una specifica delibera per ogni singola voce, quando rientra nell’ordinaria gestione. Al contrario, una spesa straordinaria rilevante, non urgente e non deliberata può porre seri problemi.
Anche l’amministratore può avere interesse a una corretta gestione delle contestazioni dei condomini, documentando le richieste, verificando la tenuta delle delibere e dei riparti e prevenendo contenziosi inutili. In questa prospettiva, può essere utile un supporto legale per amministratori condominiali nella gestione delle contestazioni sulle spese, dei solleciti e del recupero delle quote.
Cosa fare se ricevi un sollecito di pagamento dal condominio
Se ricevi un sollecito di pagamento dal condominio, la prima cosa da evitare è ignorarlo.
Anche quando ritieni che la richiesta sia errata, il silenzio può peggiorare la posizione. Il condominio potrebbe proseguire con il recupero del credito e l’amministratore potrebbe attivarsi per ottenere un decreto ingiuntivo.
Il primo passaggio è verificare a quali annualità si riferisce la richiesta. Spesso i solleciti sommano più gestioni, saldi precedenti, acconti, conguagli, quote straordinarie e importi già parzialmente pagati. Occorre quindi capire se il debito indicato è attuale, se comprende vecchie annualità, se vi sono errori nei riporti o se alcuni pagamenti non sono stati considerati.
È poi necessario controllare le ricevute, i bonifici, le comunicazioni dell’amministratore, i verbali assembleari, il rendiconto, il preventivo e il piano di riparto. Se mancano informazioni, è opportuno chiedere il dettaglio delle somme e copia dei documenti giustificativi.
La risposta al sollecito dovrebbe essere scritta, ordinata e documentata. Una contestazione solo polemica, priva di riferimenti concreti, può essere poco utile. È preferibile indicare quali importi si contestano, per quali ragioni, quali documenti si richiedono e quali pagamenti risultano eventualmente già eseguiti.
In alcuni casi può essere prudente pagare le somme non contestate e riservarsi di contestare quelle dubbie, così da evitare che l’intera posizione venga trattata come morosità condominiale. Questa scelta, però, va valutata caso per caso.
Decreto ingiuntivo per spese condominiali: perché bisogna agire subito
Il mancato pagamento delle quote condominiali può portare a conseguenze serie.
L’art. 63 disp. att. c.c. prevede che, per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore possa ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.
Questo significa che il decreto ingiuntivo condominio è uno strumento particolarmente incisivo. Il condomino che riceve un decreto ingiuntivo per spese condominiali deve agire tempestivamente, perché i termini per proporre opposizione sono stretti e la pretesa può essere azionata in via esecutiva.
Naturalmente, l’opposizione non è sempre opportuna. Bisogna verificare se vi siano motivi reali per contestare la somma richiesta, se il riparto sia stato approvato, se la delibera sia stata impugnata o sia ancora contestabile, se il rendiconto presenti errori, se vi siano pagamenti non conteggiati o se l’amministratore abbia richiesto somme prive di adeguato titolo.
Questo articolo non è una guida completa all’opposizione a decreto ingiuntivo, ma il messaggio pratico è chiaro: se ricevi un decreto ingiuntivo per quote condominiali contestate, non conviene attendere. Occorre far esaminare subito gli atti, perché una valutazione tardiva può ridurre le possibilità di difesa.
Quali documenti servono per capire se le spese sono dovute
Per capire se le spese condominiali sono realmente dovute, non basta leggere l’importo indicato nel sollecito.
Serve esaminare la documentazione. I documenti più importanti sono:
- verbale assembleare;
- avviso di convocazione;
- rendiconto approvato;
- preventivo di gestione;
- piano di riparto;
- tabelle millesimali;
- regolamento condominiale;
- ricevute di pagamento;
- solleciti dell’amministratore;
- eventuale decreto ingiuntivo;
- comunicazioni PEC, email o raccomandate;
- documenti relativi a lavori, appalti, preventivi, varianti e stati di avanzamento.
Questi documenti permettono di ricostruire il percorso della spesa: chi l’ha deliberata, per quale importo, con quale maggioranza, con quale criterio di ripartizione, sulla base di quali fatture e con quali pagamenti già eseguiti.
Se hai già raccolto questi documenti, puoi richiedere una consulenza online su spese condominiali per far verificare rendiconto, piano di riparto, verbali e documentazione disponibile, così da capire se la contestazione abbia basi concrete.
Quando può essere utile una consulenza legale condominiale online
Una consulenza legale condominiale online può essere utile quando il condomino vuole capire se una spesa è effettivamente dovuta, se il riparto è corretto, se il rendiconto presenta criticità, se la delibera va impugnata, se conviene rispondere all’amministratore, se ci sono rischi di decreto ingiuntivo o se è opportuno avviare una mediazione.
La mediazione ha un ruolo importante nelle controversie condominiali. In molti casi, prima di arrivare al giudizio, è necessario attivare il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010. Questo vale, ad esempio, per molte controversie relative a delibere, riparti, spese, rapporti condominiali e contestazioni tra condomino e condominio.
La consulenza serve proprio a evitare mosse sbagliate. A volte è opportuno chiedere documenti prima di contestare. Altre volte è necessario rispettare il termine di impugnazione della delibera. In altri casi ancora può essere preferibile rispondere al sollecito, pagare solo le somme non contestate o prepararsi a un’eventuale opposizione.
Lo Studio Legale Avv. Alfredo Gigliotti offre assistenza legale in materia condominiale e consente di richiedere un parere legale condominiale online quando la documentazione può essere esaminata a distanza.
Conclusioni
Una spesa condominiale non è automaticamente illegittima solo perché il condomino non la condivide.
Allo stesso tempo, il condomino non è tenuto ad accettare passivamente richieste poco chiare, riparti errati, rendiconti incompleti, addebiti personali non giustificati o spese prive di adeguata documentazione.
La valutazione corretta richiede di verificare delibera, rendiconto, piano di riparto, tabelle millesimali, regolamento condominiale, fatture, pagamenti e comunicazioni dell’amministratore.
Se il problema riguarda una delibera assembleare, possono esserci termini da rispettare. Se invece il problema riguarda il riparto o la documentazione, può essere necessario chiedere chiarimenti, accedere agli atti contabili e formulare una contestazione precisa.
Non pagare senza una strategia può esporre a solleciti, interessi, decreto ingiuntivo e ulteriori costi. Per questo, quando hai dubbi sulla correttezza delle somme richieste dal condominio, è preferibile muoversi in modo ordinato e documentato.
Se hai ricevuto una richiesta di pagamento dal condominio e ritieni che alcune spese non siano dovute, puoi richiedere una consulenza legale condominiale online per far esaminare verbale, rendiconto, piano di riparto e documentazione disponibile.
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